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SABATO 18 MAGGIO 2024
Notizie flash
Rubrica Contabilizzazione e classificazione
 Notizie flash - Contabilizzazione e classificazione  
Nessuna deroga ai vincoli di utilizzo degli oneri di urbanizzazione

La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, si è espressa in merito alle tipologie di spesa che possono essere finanziate dai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 380/2001 (c.d. oneri di urbanizzazione).
 

Gli oneri di urbanizzazione devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dal comma 460 della L. 232/2016 che prevede: "A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche".

La Sez. Piemonte della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 70/2019, non prevede eccezione alcuna a quanto sopra evidenziato. Secondo i giudici contabili, il legislatore, differentemente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare dal 2018 un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In sostanza, come la giurisprudenza contabile sul punto ha già affermato, per effetto della predetta Legge dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che le entrate de quo, a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzate esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, della L. 232/2016.

L'arresto in commento sembra nuovamente riaprire la questione sulla natura vincolata o solo destinata degli oneri come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018. Quest'ultima aveva affermato che "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Oneri urbanistici svincolati"

"Le indicazioni di Arconet sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione"

 

 
Fonte: Contabilità finanza e tributi n. 252 del 08/10/2019
Autore: Matteo Barbero
 
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